• Procedure operative per la registrazione dei trattamenti dei farmaci veterinari per le api.

Una serie di regolamenti normativi, nonché vari Decreti Legislativi (fra cui il DL n. 158/2006) e da ultimo le “linee guida per il controllo dell’infestazione della Varroa Destructor 2022”, hanno, in pratica, reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale il registro dei farmaci veterinari che vengono somministrati agli animali.

Fino ad ora, infatti, vigeva la convinzione (errata) che la registrazione dei farmaci, somministrati agli animali, e la loro conservazione, non riguardasse l’apicoltura perché i trattamenti in uso non richiedono la prescrizione veterinaria. Adesso con l’applicazione dell’art. 108 del Regolamento UE 2019/6, tale convincimento risulta decaduto perché l’articolo in questione rende obbligatorio di conservare le registrazioni dei trattamenti eseguiti su animali destinati alla produzione di alimenti anche per i medicinali non soggetti a prescrizione veterinaria, pur essendo i tempi di attesa per il consumo dei prodotti pari a zero.

Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra, in coerenza con quanto previsto per le altre specie animali produttrici di alimenti (vedasi Addendum al Manuale, disponibile sul sito www.ricettaveterinariaelettronica.it)  i trattamenti eseguiti su animali detenuti in allevamenti familiari (vedremo più avanti quali sono!)  non sono oggetto di registrazione su un modello vidimato dai servizi veterinari locali. Anche questi però, ai sensi del Capo III del Regolamento CE 852/2004, sono obbligati alla registrazione su supporti personalizzati ancorché non vidimati (semplici brogliacci).

Visto quanto sopra, poiché nella nostra Regione ed in particolare presso il nostro Consorzio di Udine, grazie ai Presidenti che mi hanno preceduto, esiste già un modello di registro vidimato regolarmente dal Servizio Veterinario territorialmente competente, il sottoscritto ha sollecitato una riunione formale con i responsabili del Servizio Veterinario per dirimere la questione. Tale riunione è stata effettuata il giorno 8 del corrente mese ed erano presenti: la dott.ssa Zanolla, responsabile per le api, la dott.ssa Ricci, responsabile dei farmaci veterinari, il dott. Peresson, responsabile ASUFC (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale), la dott.ssa Cristina Marin, responsabile tecnica del Consorzio degli apicoltori e facente funzioni di segretaria verbalizzante, nonché il sottoscritto come Presidente dello stesso Consorzio di Udine.

Dopo una breve esposizione dei fatti si è fatto presente ai Responsabili del Servizio Sanitario che già da diversi anni utilizziamo per le annotazioni dei farmaci, che vengono annualmente utilizzati da tutti gli associati, un registro, regolarmente vidimato da tale Servizio, a pagine pre-numerate. Il Consorzio di Udine, inoltre, ha al proprio interno anche un veterinario che si occupa della registrazione dei prodotti che i vari associati prenotano e, successivamente, acquistano a prezzo agevolato (ricordiamo che la Regione sopporta il 90% del costo di questi farmaci), inoltre lo stesso professionista si occupa anche di confezionare le buste contenenti farmaci parziali (che regolarmente vidima) per permettere agli associati di ritirare tutto il farmaco necessario per trattare le famiglie possedute. Alla luce di quanto esposto i vari referenti regionali hanno dato il benestare all’utilizzo del Registro così come è in uso dal Consorzio perché confacente alle disposizioni di legge in quanto soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento per il quale sono richiesti ALMENO gli elementi minimi presenti nell’allegato di riferimento (il nostro ne presenta molti in effetti). Quindi non si rende necessario predisporre altro registro perché ritenuto valido quello già in possesso da ogni singolo nostro associato.

Dalla successiva discussione che è seguita il dottor Peresson ha ammesso che, momentaneamente, l’apicoltura ha avuto una deroga all’introduzione del registro elettronico, ma fra qualche anno il Sistema porterà, inevitabilmente, alla costituzione della registrazione elettronica anche per l’apicoltura che potrà, però, essere anche delegata. Il Consorzio, infatti, come già fa per la registrazione nella Banca Dati Nazionale, verrà coinvolto anche per l’emissione della registrazione elettronica, su delega espressa da parte degli associati (per aiutare tutti, ed in particolare gli associati anziani che hanno poca dimestichezza con il computer).

Sempre in tale riunione i responsabili veterinari, sollecitati dal sottoscritto in merito all’alternanza annuale del farmaco veterinario utilizzato, hanno ribadito che loro non possono indicare in nessun modo il principio da utilizzare, questo è di stretta competenza del Laboratorio Apistico Regionale (LAR) o dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), così pure non possono far osservare l’alternanza del farmaco il cui controllo spetta ai Consorzi che devono coinvolgere gli associati e renderli responsabili.

I veterinari hanno altresì, ribadito quanto fatto osservare dal Consorzio in merito all’acquisto e distribuzione dei farmaci contro la Varroa, infatti in base alla legge n. 154 del 28/7/2016, art. 35 le associazioni di categoria sono autorizzate ad acquistare e distribuire tali farmaci. Tale articolo 35, infatti, così recita:” non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all’ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentativi a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l’obbligo della ricetta veterinaria”.

Il merito alla definizione degli allevamenti familiari si precisa che nel corso della seduta del 15 marzo del 2021 del Coordinamento interregionale – Area Prevenzione e Sanità Pubblica- il gruppo dei referenti per la sicurezza alimentare ed il controllo ufficiale delle Regioni, unitamente al Ministero della salute, hanno concordato un numero massimo di alveari, pari a 10, per la dichiarazione ed il riconoscimento di allevamento familiare (Hobbisti) da parte dell’apicoltore. Visto quanto sopra, al più presto, questo Consorzio si farà promotore per definire un emendamento alla Legge Regionale 6/2010, al fine di far riconoscere nel mondo dell’apicoltura le categorie degli Apicoltori Professionisti, coloro i quali determinano il loro reddito esclusivamente dall’Apicoltura, Semi Professionisti, che integrano il loro reddito con l’apicoltura e gli Hobbisti (Gestione familiare), cioè coloro i quali detengono 10 famiglie per uso esclusivo familiare. Questi ultimi, ovviamente, non possono in nessun caso vendere i loro prodotti, di contra avranno solo l’obbligo di effettuare i trattamenti contro la Varroa e non saranno oggetto di controlli ed altre disposizioni di legge.

Colgo l’occasione, ora, per invitare tutti coloro che ancora non l’hanno fatto, a ritirare il registro vidimato al fine di non incorrere in possibili sanzioni da parte del Servizio sanitario. S’invitano altresì gli associati hobbisti a ritirare il loro registro perché può essere usato come brogliaccio poiché possiede tutti gli elementi già stampati e risulta essere più comodo da gestire.

  Il Presidente
  Luigi Capponi

  • Novità  per gli spostamenti degli alveari

Ci sono novità burocratiche in arrivo anche per lo spostamento degli alveari.
Dal 27 settembre sarà attiva la funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni di alveari nella Banca Dati Nazionale (Bdn) dell’Anagrafe apistica.
La registrazione automatica avverrà dopo la compilazione del documento di accompagnamento, che sarà disponibile sul portale dell’Anagrafe apistica stessa dove dovrà essere indicato il luogo di destinazione degli alveari che si devono spostare.
In pratica l’apicoltore, o un suo delegato, dovrà compilare sul portale il documento di accompagnamento, noto anche come allegato C, prima dello spostamento, indicando gli alveari da spostare e dove saranno spostati.
La compilazione del documento di accompagnamento dovrà essere fatta per qualsiasi tipo di spostamento. Quindi non solo per l’attività di nomadismo, ma anche per altri tipi di spostamenti tra apiari della stessa azienda (formazione di nuclei, spostamenti per fecondazioni o invernamento, ecc…) o per la cessione e vendita di alveari.
La destinazione degli alveari dovrà essere un apiario identificato dal codice aziendale assegnato e dal numero progressivo, così come registrato in Bdn.
L’avvenuto spostamento può essere registrato direttamente dall’apicoltore o da un suo delegato in Bdn entro 7 giorni dalla data di movimentazione scritta nel documento di accompagnamento. Nel caso non venga fatto, trascorsi i 7 giorni il sistema registrerà in automatico lo spostamento.
Se invece lo spostamento non verrà effettuato, il documento di accompagnamento dovrà essere annullato entro 7 giorni dalla data della movimentazione, altrimenti lo spostamento verrà registrato in automatico.