Come molti  sapranno dal 1° gennaio tutti i titolari di partita Iva residenti in Italia hanno l’obbligo della fatturazione elettronica, più precisamente tale onere riguarda le fatture emesse per la cessione di  beni e servizi nei confronti di altri titolari di partita Iva o del consumatore finale. Sono esenti, invece,  gli operatori che rientrano nel cosiddetto regime forfettario.

L’obbligo riguarda, quindi, anche gli operatori agricoli con l’eccezione per quelli in regime di esonero Iva con fatturato inferiore ai 7000 euro.

Le fatture cartacee o in formato PDF non possono più essere pagate né registrate in contabilità, ma  possono essere emesse solo fatture elettroniche che poi vanno trasmesse e ricevute con il Sistema di Interscambio (SdI) e archiviate esclusivamente in formato digitale. In parole semplici la fattura elettronica è un file XML che contiene tutte le informazioni rilevanti ai fini fiscali e le indicazioni indispensabili (per esempio l’indirizzo PEC o il Codice Destinatario che si ottiene registrandosi nella sezione “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate) ai fini di una corretta trasmissione al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio. L’Agenzia delle Entrate gestisce il Sistema di Interscambio, il quale una volta ricevuta la fattura elettronica ne verifica la correttezza (la segnalazione di errori comporta lo scarto della fattura) e invia al destinatario una ricevuta di consegna. Quando si riceve una fattura elettronica questa deve essere registrata, gestito il pagamento e poi conservata in formato digitale.

La fattura può essere predisposta utilizzando programmi per la gestione della contabilità o opportuni software messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Questi ultimi sono consigliati perché di più semplice utilizzo e in quanto offrono una facile modalità di conservazione delle fatture in formato digitale.

Si ricorda che tutte queste azioni possono essere gestite da un intermediario appositamente delegato dall’operatore Iva.

Il non utilizzo del sistema di fatturazione elettronica corrisponde alla non emissione delle fatture e il mancato adeguamento al sistema comporta sanzioni comprese tra il novanta e il centottanta per cento dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato.