Il DL 104/2020, noto come “decreto Agosto”, nell’art 58 ter ha apportato delle modifiche importanti alla normativa apistica, la legge 313/2004, la legge quadro sull’apicoltura cui tutte le Regioni devono uniformarsi, ribadendo l’autonomia dei territori a statuto speciale, aumentando le restrizioni dell’uso dei prodotti fitosanitari ed eliminando l’obbligo di visite veterinarie preventive prima dello spostamento delle api.

La prima modifica riguarda l’articolo 1, comma 2, della legge 313/2004 sull’apicoltura.
Il vecchio testo della legge recitava: Le  province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione”.

Il Decreto ora cambia l’art. 1 in: Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge”.
Viene, quindi, ribadita la responsabilità, ma anche l’autonomia dei territori a statuto speciale, citando espressamente anche le regioni a statuto speciale nell’attuazione della legge.

La seconda modifica, importante, riguarda la tutela dai possibili avvelenamenti dovuti ai trattamenti fitosanitari. Risulta essere modificato l’articolo 4, comma 1 , che ora così recita: “Al  fine di  salvaguardare l’azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 5, individuano le  limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, o in presenza di secrezioni extrafiorali d’interesse mellifero, stabilendo le relative sanzioni”.

Viene quindi esteso il periodo di rispetto e di divieto dei trattamenti fitosanitari, che non è legato solo alla presenza di fioriture, ma anche alla presenza di melata nell’ambiente, in modo da evitare o ridurre il rischio di avvelenamenti. 

La terza modifica è quella che all’articolo 7 va ad abrogare il punto a) del comma 2, che recitava: “Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo sulla base dei seguenti principi:

a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni”;
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 3 che impostano abitualmente l’attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali”.

E che ora è stato così modificato: “Ai  fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione  zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 3 che impostano abitualmente l’attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali”.

Nella pratica si elimina il punto a del comma 2, cioè l’obbligo dei controlli sanitari previsti prima degli spostamenti degli alveari.

Tale norma, è bene sottolinearlo, sta facendo già discutere e dividere il mondo apistico dove da una parte c’è chi plaude a questa scelta, considerandola una semplificazione utile, dall’altra c’è chi ne è preoccupato, temendo un aumento della diffusione delle malattie, come nel caso degli apicoltori che lavorano in quelle zone dove, durante le principali fioriture, arrivano centinaia di alveari da varie parti del paese. La cosa può anche, essere interpretata in modo diverso. Sappiamo che all’interno del nostro territorio regionale, per esercitare la pratica del nomadismo, non è necessaria la certificazione veterinaria perché il Friuli risulta essere privo di grosse patologie altamente infettive, né predatori parassiti o coleotteri infestanti (leggi Peste Americana, Vespa Velutina e Aethina Tumida) per cui lo spostamento in altra Regione,anch’essa dichiarata sana, è ammissibile in virtù della norma che abbiamo appena descritto. 

Tornando ad affrontare un problema connesso sarebbe necessario, invece, un dibattito aperto e risolutivo per arrivare ad un punto d’accordo sulla pratica del nomadismo, tout curt. Una pratica importante, che deve essere regolamentata per tutelare gli apicoltori stanziali dal selvaggio ingresso di apicoltori che provengono da altri territori per aumentare la loro produttività. Le regole che disciplinano tale pratica, infatti, sono talmente ridicole che viene la voglia di  ostacolare la legge 6/2010, che la promuove, poiché basate su elementi valutativi non aggiornati e senza poter prendere in considerazione la effettiva disponibilità di pascolo per le api che vengono trasferite.