A partire dal 1° gennaio 2017 il cosiddetto “spesometro” cioè l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA ha subito un radicale cambiamento. Prima di tutto sono cambiate le tempistiche per la trasmissione dei dati, da un unica scadenza annuale si è passati a una scadenza semestrale, più precisamente il 16 ottobre 2017 per i dati relativi al 1° semestre 2017 e il 28 febbraio 2018 per i dati del secondo semestre.
L’altra importante novità riguarda i dati da comunicare, mentre dal 2014 esisteva per tutti i possessori di P. IVA , anche per gli agricoltori in regime di esonero IVA (fatturato inferiore ai 7000 euro) l’obbligo di comunicare sia i dati delle fatture ricevute dai fornitori, sia quelli delle fatture/autofatture emesse per le vendite di beni e servizi, con il nuovo spesometro gli agricoltori in regime di esonero IVA devono comunicare solo i dati relativi alle autofatture fatte dai clienti con partita IVA, non è necessario comunicare quelli delle fatture ricevute dai fornitori(circolare dell’Agenzia delle Entrate n°1 del 7 febbraio 2017). Sono inoltre esonerati dalla comunicazione i produttori agricoltori in regime di esonero IVA situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73.

La comunicazione deve essere fatta esclusivamente in via telematica, tramite soggetto delegato o accreditandosi direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’apposita sezione “Fatture e corrispettivi.”

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si allega la circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 1 del 07 febbraio 2017. CircolareEntrate1_Febbraio2017